[1]Articolo XXI EMENDAMENTI

[2]Il Comitato di direzione puo' proporre emendamenti al presente Accordo con decisione unanime dei membri votanti. Le condizioni di entrata in vigore di un emendamento sono specificate nella proposta del Comitato di direzione, che adotta le disposizioni necessarie per tener conto delle procedure costituzionali dei membri.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artxxi · fonte del testo