1. La presente Convenzione e' conclusa per un periodo di un anno e sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti gia' acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni. In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana G. LUPIS Per il Consiglio federale svizzero SAXER

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art27 · fonte del testo