[1]Principio di riservatezza

[2]Al fine di rendere efficace il presente Accordo complementare, le Parti applicano ed osservano il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformita' con la normativa interna e alle misure di sicurezza stipulate nell'articolo 8 del presente Accordo complementare, poiche' questo principio e' applicabile al personale che ha accesso diretto all'informazione, ai documenti, ai dati tecnici, ai materiali o alle dotazioni ed e' punibile nei termini del codice penale di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art9 · fonte del testo