Parte Contraente assicurera', nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento degli investimenti, dei profitti da essi derivanti, cosi' come della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Inoltre i redditi dei cittadini di una delle Parti Contraenti, derivanti dal loro lavoro e dai loro servizi prestati in connessione ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno liberamente trasferibili nel paese dell'investitore dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco secondo le leggi e regolamenti di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art6 · fonte del testo