[1]1 Il presente Protocollo cessera' di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati Contraenti sara' inferiore a tre.

[2]2 Gli Stati che saranno vincolati dal presente Protocollo il giorno prima della data in cui cessera' di essere in vigore consentiranno al Fondo di esercitare le proprie mansioni, descritte all'Articolo 37 del presente Protocollo e, solo a tal fine, resteranno vincolati dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art36 · fonte del testo