[1]L'Articolo 33 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

[2]1 Il paragrafo 1 viene cancellato.

[3]2 Al paragrafo 2 viene cancellato il numero del paragrafo.

[4]3 Il punto(c) viene sostituito dal testo seguente:

[5]"(c) l'istituzione di organi sussidiari, di cui all'Articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art24 · fonte del testo