Generale

  • 1)Oltre ai privilegi ed immunita' accordati ai membri del personale all'articolo 9 del presente Protocollo, il Direttore Generale gode:
  • a)dell'immunita' dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto;
  • b)dell'immunita' dalla giurisdizione e da atti esecutivi civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall'immunita' totale dalla giurisdizione penale; dette immunita' non sono tuttavia valide nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo ee da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;
  • c)lo stesso trattamento, nei riguardo del controllo doganale dei suoi bagagli personali, di quello accoedato agli agenti diplomatici.
  • 2)Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunita' ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art10 · fonte del testo