Il Governo italiano e' disposto ad accordare, nei limiti delle possibilita' dell'economia italiana, alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura ad enti e ditte afghane di attrezzature, di prodotti meccanici ed altri beni strumentali con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione vigente in Italia. I crediti derivanti dalle forniture di cui al precedente comma potranno beneficiare della garanzia governativa di credito prevista dalle disposizioni della legislazione italiana. Dal canto loro le Autorita' del Regno di Afghanistan forniranno le garanzie necessarie per il trasferimento degli ammontari dovuti ai creditori italiani ad ogni singola scadenza.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art8 · fonte del testo