Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il ririnserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignita' del fanciullo.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art39 · fonte del testo