Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legis- lative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, cosi' come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art33 · fonte del testo