Il decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalita' di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, e' determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1- bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990. 1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attivita' di cui al comma 1"; al comma 2, la parola: "speciali" e' sostituita dalla seguente: "sociali"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2- bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtu' dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' aumentata a lire 1.000 milioni". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 2 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-01;176~art1 · fonte del testo