• 1)Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in base alla presente Convenzione, versano le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.
  • 2)Quando in uno dei due Stati contraenti, per accertare un diritto a prestazioni o per determinare la misura di esse, occorre tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, tale importo e' calcolato in conformita' alla regolamentazione vigente nei due Paesi in materia di pagamenti correnti. Per pagamenti correnti si intendono i pagamenti definiti dall'articolo 19 lettera I dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art9 · fonte del testo