• 1)Le controversie fra le due Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, sono risolte di comune accordo dalle autorita' amministrative supreme dei due Stati contraenti.
  • 2)Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, ad un collegio arbitrale, la cui composizione ed il cui finanziamento saranno concordati fra i Governi dei due Stati contraenti.
  • 3)Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione ed in conformita' ai principi giuridici generalmente riconosciuti.
  • 4)Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da se' la propria procedura.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art17 · fonte del testo