Gli istituti, le autorita' ed i tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art12 · fonte del testo