delle leggi dello Stato ricevente 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamenti dello Stato ricevente. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato di invio, oltre le loro funzioni ufficiali, non possono svolgere altre attivita' professionali o commerciali nello Stato ricevente. 3. I mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, dei membri di quest'ultimo e dei loro familiari devono essere utilizzati in conformita' con le norme in materia di assicurazione sulla responsabilita' civile.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art47 · fonte del testo