' dei Membri dell'Ufficio Consolare In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve: (1) permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso e' vietata l'esportazione; (2) esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art42 · fonte del testo