[1]Risarcimento danni in caso di morte

[2]§1 In caso di morte il risarcimento danni comprende:

  • a)le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;
  • b)se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 12. §2 Se, a seguito della morte, le persone, nei confronti delle quali il de cuius aveva o avrebbe avuto in futuro un obbligo di alimenti ai sensi di legge, sono private del loro sostegno, occorre indennizzarle per questa perdita. L'azione legale per danni, intentata da persone che la persona deceduta provvedeva a mantenere senza esservi obbligata per legge, e' soggetta al diritto nazionale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art11 · fonte del testo