[1]Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli

[2]§ 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di:

  • a)merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci;
  • b)merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole Uniformi CIV. § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regolamento-concernente-il-trasporto-delle-merci-pericolose-art5 · fonte del testo