[1]Diritto di regresso

[2]§1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:

  • a)il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile;
  • b)se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non e' possibile distinguere, l'indennita' e' ripartita fra loro conformemente alla lettera c);
  • c)se non puo' essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori. §2 In caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato e' ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art62 · fonte del testo