[1]Contratto di trasporto

[2]§1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonche', se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione. § 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o piu' titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarita' o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. § 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art6 · fonte del testo