[1]Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento

[2]§1 Ogni azione dell'avente diritto, fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, § 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale. § 2 L'azione tuttavia non si estingue se:

  • a)nel termine previsto al § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55,. § 1;
  • b)nel termine previsto al § 1, il trasportatore responsabile e' venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;
  • c)l'incidente non e' stato segnalato o e' stato segnalato in ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;
  • d)l'avente diritto prova che l'incidente e' dovuto a colpa del trasportatore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art58 · fonte del testo