[1]Constatazione di perdita parziale o di avaria.

[2]§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto. §2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. §3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art54 · fonte del testo