[1]Indennita' in caso di avaria

[2]§ 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. § 2 L'indennita' non supera:

  • a)se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
  • b)se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art42 · fonte del testo