[1]Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

[2]Quando il trasportatore e' responsabile ai sensi dell'articolo 33, §1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unita' di conto per ogni viaggiatore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art34 · fonte del testo