Le prestazioni devono comprendere: (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita che abbia compiuto lo "stage" prescritto; (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica; (c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art42 · fonte del testo