Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualita' di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento in cui la malattia e' stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed ai figli di costui.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art37 · fonte del testo