Parti manterranno fra loro un flusso regolare di informazioni su temi di difesa di mutuo interesse, effettuando in particolare consultazioni sulle questioni di mutuo interesse, e coordineranno i loro sforzi relativamente alla definizione e realizzazione degli obiettivi comuni che verranno stabiliti.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art2 · fonte del testo