[1]- Istruzione dei bambini

[2]Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, affinche' i bambini, durante l'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, cosi' come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno, in collaborazione con i genitori, deve essere iscritta in un contesto piu' ampio di informazione sulla sessualita' e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art6 · fonte del testo