[1]Rapporti con altri Accordi Internazionali

[2]Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti. Per la Repubblica Italiana non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione europea. Per lo Stato della Libia non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Lega Araba e all'Unione Africana.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art22 · fonte del testo