Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati dall'Articolo 7 del presente Trattato, nonche' a tutte le altre convenzioni economiche vigenti. Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,. con i loro organismi operativi, si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle parti, altri organismi, permanenti oppure ad hoc.

Testo vigente dal 3 giugno 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170~trattato-art9 · fonte del testo