di una rete d'istituzioni, d'organismi e di organi esistenti 1. Il Comitato della scienza e della tecnologia prende, sotto il controllo della Conferenza delle Parti, disposizioni affinche' sia effettuato un censimento e una valutazione delle reti, istituzioni, organismi e organi esistenti, disposti a costituire le unita' di una rete. Tale rete concorre all'attuazione della Convenzione. 2. In funzione dei risultati dei lavori di censimento e di valutazione di cui al paragrafo 1, il Comitato della scienza e della tecnologia formula raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti i mezzi per facilitare e consolidare l'associazione delle unita' in rete, segnatamente ai livelli locale e nazionale, per l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 16-19. 3. Tenuto conto di queste raccomandazioni, la Conferenza delle Parti: (a)determina quali sono le unita' nazionali, subregionali, regionali ed internazionali che meglio si prestano ad una associazione in rete e formula raccomandazioni concernenti la procedura e lo scadenzario delle operazioni; (b) determina quali sono le unita' meglio situate per facilitare e consolidare la costituzione di tali reti a tutti i livelli.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art25 · fonte del testo