dei programmi d'azione nazionali I Paesi Parte colpiti della regione possono prevedere nei loro progammi d'azione nazionali misure concernenti: (a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo; (b) i metodi d'utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo, il genio forestale, le attivita' agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi; (c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversita' biologica; (d) la protezione contro gli incendi forestali; (e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi; e (f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-iv-art6 · fonte del testo