d'azione 1. Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 9-11, e alla loro politica nazionale di sviluppo, i Paesi Parte colpiti della regione elaborano ed eseguono, secondo quanto conviene, programmi d'azione nazionali destinati a lottare contro la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccita' che sono parte integrante della loro politica di sviluppo sostenibile. I programmi subregionali e regionali possono essere elaborati ed eseguiti in funzione dei bisogni della regione. 2. Nell'elaborazione dei loro programmi d'azione nazionali, i Paesi Parte colpiti della regione prestano attenzione particolare al paragrafo 2 (f) dell'articolo 10 della Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-iii-art3 · fonte del testo