organizzativo dei programmi d'azione subregionali 1. In applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, i Paesi Parte africani cooperano all'elaborazione e all'attuazione di programmi d'azione subregionali per l'Africa centrale, l'Africa orientale, l'Africa settentrionale, l'Africa australe e l'Africa occidentale e, a questo proposito, possono delegare alle organizzazioni intergovernative subregionali competenti le responsabilita' seguenti: (a) assumere le funzioni di centri di collegamento per le attivita' preparatorie e coordinare l'attuazione dei programmi d'azione subregionali; (b) aiutare all'elaborazione e all'esecuzione dei programmi d'azione nazionali; (c) facilitare lo scambio d'informazioni, di esperienze e di capacita' operative e fornire consigli sullo studio delle legislazioni nazionali; e (d) assumere qualsiasi altra responsabilita' legata all'attuazione dei programmi d'azione subregionali. 2. Le istituzioni specializzate subregionali possono, su domanda, fornire un sostegno e/o essere incaricate di coordinare le attivita' che rientrano nel loro ambito di competenza rispettivo.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art10 · fonte del testo