[1]Diritti e oneri

[2]Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione. Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorita' doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorita', applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

  • a)i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
  • b)i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;
  • c)i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
  • d)le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalita' di pagamento. Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;
  • e)i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art78 · fonte del testo