[1]Procedura di certificazione

[2]1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo. 2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati. 3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 64 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art70 · fonte del testo