1. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII del presente accordo. Le Parti adottano misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attivita' illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. 2. A tal fine l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo. 3. L'allegato XLIII del presente accordo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui l'Ucraina possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini le revisioni contabili, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art459 · fonte del testo