[1]Non cumulo

[2]Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:

  • a)una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
  • b)una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 24 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art45bis · fonte del testo