Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare:

  • a)la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori;
  • b)l'apporto di competenze, in termini di capacita' legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato;
  • c)una migliore informazione dei consumatori;
  • d)le attivita' di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;
  • e)la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art416 · fonte del testo