1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. Tale cooperazione rispettera' i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art407 · fonte del testo