1. Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca spaziale civile e di applicazioni spaziali, in particolare nei seguenti ambiti:

  • a)i sistemi globali di navigazione satellitare;
  • b)l'osservazione e il monitoraggio globale della terra;
  • c)le scienze e l'esplorazione spaziali;
  • d)le tecnologie spaziali applicate, comprese le tecnologie dei vettori e di propulsione. 2. Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di esperienze per quanto concerne la politica spaziale, gli aspetti amministrativi e legali, la ristrutturazione industriale e la commercializzazione delle tecnologie spaziali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art371 · fonte del testo