1. Le Parti:

  • a)si scambiano informazioni e competenze;
  • b)attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
  • c)pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
  • d)attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. 2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art362 · fonte del testo