[1]Soluzione concordata

[2]Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato e' sospesa. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato e' conclusa.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art317 · fonte del testo