[1]Interruzione

[2]1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per:

  • a)ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto;
  • b)ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale. 2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o piu' soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, ne' consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici ne' impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se cio' sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile. 3. Le Parti convengono che una Parte non e' ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilita' di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art276 · fonte del testo