[1]Procedura di registrazione

[2]1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi. 2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullita'. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

  • a)i segni che non possono costituire un marchio;
  • b)i marchi privi di carattere distintivo;
  • c)i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
  • d)i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
  • e)i segni costituiti esclusivamente:
  • i)dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
  • ii)dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  • iii)dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto;
  • f)i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
  • g)i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
  • h)i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita' competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi. 3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio e' escluso dalla registrazione o, se registrato, puo' essere dichiarato nullo:
  • a)se e' identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio e' stato richiesto o e' stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore e' tutelato;
  • b)se l'identita' o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi puo' dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore. 4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art193 · fonte del testo