[1]Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

[2]1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. 3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione puo' essere affidata a societa' di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori. 4. Le Parti possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di societa' di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonche' da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art179 · fonte del testo