[1]Eccezioni e limitazioni

[2]1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 173 del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

  • a)la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
  • b)un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. 2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all'articolo 173, esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa. 3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 173 e 174 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art175 · fonte del testo