[1]Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

[2]1. Ai fini del presente articolo si intende per:

  • a)"radiodiffusione": la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intendono anche la trasmissione via satellite e la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
  • b)"comunicazione al pubblico": la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. 2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca gia' di per se' una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione. 3. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica allorche' un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, e' utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e garantiscono che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, le Parti possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione. 4. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art170 · fonte del testo