[1]Trattamento dei lavoratori

[2]1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione. 2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art17 · fonte del testo