[1]Misure di salvaguardia

[2]Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio1 di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

[3]---------- 1 Comprese gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art146 · fonte del testo